Condizioni generali di vendita, consegna e installazione Swiss-Trade GmbH

  1. Generale
    1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, Consegna e Installazione (di seguito: “CGC”) si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali tra Swiss-Trade GmbH (di seguito:
    “Venditore”) e l’Acquirente, per tutti i rapporti commerciali relativi ai prodotti offerti e ai lavori di montaggio eseguiti, realizzati individualmente per l’Acquirente. Qualsiasi precedente condizione contrattuale in conflitto con le presenti condizioni generali è invalida.
    1.2 Tutti i contratti, comprese offerte, ordini e conferme d’ordine, sono soggetti alle seguenti CGC. Le CGC costituiscono parte integrante di ogni contratto tra
    il Venditore e l’Acquirente e si intendono integralmente accettate da quest’ultimo al momento dell’ordine o della conclusione del contratto.

 

  1. Conclusione del Contratto
    2.1 Le offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche se all’acquirente sono stati forniti cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio, disegni, progetti, calcoli, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti.
    2.2 L’ordine della merce da parte dell’acquirente è considerato un’offerta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione nell’ordine, il venditore ha il diritto di accettare tale offerta contrattuale entro quattro settimane dal suo ricevimento.
    2.3 L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad esempio, mediante conferma d’ordine) o mediante la consegna della merce all’acquirente.

 

  1. Termini di consegna e ritardi nella consegna
    3.1 Le informazioni relative ai tempi di consegna non sono vincolanti, salvo diverso accordo. Il termine di consegna è rispettato se l’oggetto della consegna ha lasciato la fabbrica o è stata comunicata la disponibilità per la spedizione entro la scadenza del termine di consegna.
    3.2 ​​Qualora i termini di consegna non possano essere rispettati per cause indipendenti dalla volontà del venditore (indisponibilità del servizio), l’acquirente ne verrà informato e gli verrà comunicata contestualmente la nuova data di consegna prevista. Qualora il servizio non sia ancora disponibile entro il nuovo termine di consegna, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; l’eventuale corrispettivo già corrisposto dall’acquirente verrà rimborsato immediatamente. In questo senso, un caso di indisponibilità del servizio è, in particolare, la consegna tardiva da parte dei fornitori, qualora sia stata conclusa un’operazione di copertura congruente, né il venditore né i suoi fornitori siano responsabili, o il venditore non sia tenuto ad approvvigionarsi.

 

  1. Consegna, trasferimento del rischio, accettazione
    4.1 La consegna della merce a destinazione avviene a spese dell’acquirente. Salvo diverso accordo, il venditore ha il diritto di determinare il metodo di spedizione (in particolare, il vettore, l’itinerario di spedizione e l’imballaggio).
    4.2 Il beneficio e il rischio dei prodotti passano all’acquirente al momento della consegna al vettore. Il prodotto viene quindi consegnato all’acquirente e si considera accettato.
    4.3 Se l’acquirente riscontra al momento del ricevimento difetti nel prodotto che indicano danni dovuti al trasporto, deve rifiutare l’accettazione. I difetti occulti devono essere segnalati per iscritto al venditore entro 8 giorni. In caso contrario, il prodotto si considera approvato per eventuali difetti.

 

  1. Prezzi e condizioni di pagamento, ritardi di pagamento e spese legali
    5.1 Salvo diverso accordo nei singoli casi, si applicano i prezzi vigenti al momento della conclusione del contratto, franco fabbrica dalla sede legale del venditore, oltre all’IVA di legge.
    5.2 Salvo diverso accordo, le fatture sono dovute e pagabili entro 10 giorni dalla data della fattura senza detrazioni. Il venditore ha il diritto di richiedere un acconto e di compensare i pagamenti in entrata prima con gli interessi e le spese non pagati e poi con i crediti in sospeso.
    5.3 Alla scadenza del termine di pagamento di cui sopra, l’acquirente sarà in mora. Durante il periodo di mora, l’importo della fattura sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di interesse di legge applicabile. Il venditore si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni per ritardo di pagamento. Il diritto agli interessi commerciali alla scadenza rimane invariato nei confronti dei commercianti.
    5.4 In caso di inadempimento dell’acquirente, il venditore ha il diritto di intraprendere le opportune azioni legali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricorso a un’agenzia di recupero crediti o a un avvocato per far valere il proprio diritto. L’acquirente sosterrà tutte le spese sostenute per far valere il proprio diritto (incluse le spese di sollecito, le spese di riscossione o le spese legali). Il venditore si riserva espressamente il diritto di far valere ulteriori diritti.

 

  1. Reclami dell’acquirente per difetti
    6.1 Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell’acquirente in caso di difetti materiali e giuridici (incluse consegne errate e incomplete), salvo quanto diversamente disposto di seguito. In ogni caso, rimangono impregiudicate le disposizioni di legge speciali
    applicabili alla consegna finale della merce al consumatore.
    6.2 Il venditore è autorizzato ad apportare modifiche consuetudinarie e/o tecnicamente inevitabili alle descrizioni scritte dei prodotti offerti, documentate dal venditore, come modifiche di colore, peso, finitura o design, in particolare nel settore tessile. Le parti soggette a usura sono escluse dai reclami per difetti dopo la messa in funzione della merce.
    6.3 Se la qualità non è stata concordata, l’esistenza di un difetto deve essere valutata in conformità alle disposizioni di legge. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche rilasciate da terzi (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).
    6.4 Le pretese dell’acquirente per difetti presuppongono che quest’ultimo abbia adempiuto ai propri obblighi di legge di ispezione e denuncia dei difetti. Qualora un difetto si manifesti durante l’ispezione o in un secondo momento, il venditore deve esserne immediatamente informato per iscritto. La denuncia si considera immediata se effettuata entro otto giorni; l’invio tempestivo della denuncia è sufficiente per rispettare il termine. Indipendentemente da tale obbligo di ispezione e denuncia dei difetti, l’acquirente è tenuto a denunciare immediatamente per iscritto i difetti evidenti (incluse consegne errate e incomplete); anche l’invio tempestivo della denuncia è sufficiente per rispettare il termine. Qualora l’acquirente non effettui un’ispezione adeguata e/o non denunci i difetti, è esclusa la responsabilità del venditore per il difetto non denunciato. In caso di difetti evidenti, la denuncia dei difetti è esclusa se la lavorazione della merce è già iniziata. I difetti non visibili devono essere segnalati immediatamente al momento della loro comparsa.
    6.5 In caso di reclami giustificati di cui sia responsabile il venditore, il venditore sostituirà la merce o eliminerà il difetto nel modo più conveniente.
    6.6 Il venditore ha il diritto di subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto dovuto dall’acquirente. Tuttavia, l’acquirente ha il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto adeguata al difetto.
    6.7 L’acquirente è tenuto a concedere al venditore il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare consegnando la merce difettosa a scopo di ispezione. In caso di consegna sostitutiva, l’acquirente è tenuto a restituire la merce difettosa al venditore in conformità con le disposizioni di legge. L’adempimento successivo non include la rimozione dell’articolo difettoso o la sua reinstallazione qualora il venditore non fosse originariamente tenuto a installarlo.
    6.8 Sono escluse le richieste dell’acquirente di risarcimento danni o di rimborso di spese inutili, inclusi mancati profitti o altre perdite finanziarie dell’acquirente.

 

  1. Garanzia
    7.1 Le richieste di garanzia sono generalmente soggette alle disposizioni di legge. SUNDECO offre inoltre una garanzia totale di 2 anni sui prodotti di protezione solare per uso non commerciale.
    7.2 La garanzia non copre difetti o danni del prodotto derivanti da installazione errata, uso o conservazione impropri, uso improprio, negligenza, messa in servizio errata, modifiche o riparazioni, usura naturale, collegamento elettrico difettoso, funzionamento in combinazione con componenti di controllo non idonei o altri motivi.
    7.3 Sono esclusi dalla garanzia, in particolare, i componenti soggetti a usura come corde, pulegge, ecc., nonché i danni al tessuto che possono essere dimostrati non dovuti a difetti di materiale.

 

  1. Clausola di salvaguardia
    8.1 Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali dovessero essere o diventare invalide in tutto o in parte,
    la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. La disposizione inefficace, nulla o contestabile deve essere reinterpretata, ovvero modificata o integrata, in modo da raggiungere il più possibile lo scopo previsto nell’ambito delle disposizioni di legge. Lo stesso vale per eventuali lacune.

 

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